Il caso
La Corte d’Appello di Trento, con sentenza n°144 del 26 maggio 2017, confermava il provvedimento con cui il giudice di prime cure:
- aveva affidato in via esclusiva i figli minori alla madre;
- aveva quantificato in € 350,00 mensili il mantenimento dovuto per ciascun figlio.
Il padre, lungi dal darsi per vinto, ricorre alla Suprema Corte:
- dolendosi del fatto che il giudice della famiglia, in violazione dell’art. 337 quater c.c., avrebbe illegittimamente disposto l’affido esclusivo dei minori alla madre sulla base di “… un giudizio prognostico sul comportamento dell’odierno ricorrente disancorato da basi solide”;
- ritenendo la sentenza impugnata nulla “…per assenza di motivazione circa le ragioni che hanno condotto la corte di merito a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dal perdurare della relazione con il padre”;
- lamentandosi dell’omessa considerazione delle “…dichiarazioni delle figlie minori dalle quali era emersa l’importanza della figura paterna nelle scelte relative la loro vita”.
I principi enunciati dalla Suprema Corte
Di diverso avviso la Suprema Corte che, con ordinanza n°28244/2019, dichiara l’inammissibilità del ricorso alla luce dei seguenti e condivisibili principi:
- “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (…) rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole”;
- in tale ottica, il Giudice deve privilegiare “…quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore”;
- l’individuazione del genitore affidatario e/o collocatario deve avvenire in base ad “…un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo”, basato su elementi concreti, quali le “…modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore”;
- la predetta valutazione, poiché rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, deve ritenersi insuscettibile di censura in sede di legittimità, purché ispirata al parametro di riferimento del superiore interesse del minore e sufficientemente motivata.
Ad avviso della Cassazione, nel caso di specie, il giudizio prognostico operato dal giudice di merito doveva considerarsi sufficientemente motivato e ispirato al criterio del superiore interesse del minore, avendo il giudicante disposto l’affido esclusivo dei minori alla madre in ragione:
- del “trasferimento [del padre] in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori”;
- della “mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per la prole” da parte del padre;
- della “scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie” da parte del padre;
- della “trascuratezza dei propri doveri genitoriali” da parte del padre;
- della effettiva valutazione e ponderazione da parte del giudice “…delle dichiarazioni rilasciate dalle figlie il cui esame, pertanto, non può di certo definirsi omesso”.